IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad
emanare  norme  per  l'attuazione  delle  direttive  della  Comunita'
economica europea;
  Vista  la  direttiva  n.  76/160  dell'8 dicembre 1975, emanata dal
Consiglio  delle  Comunita'  europee,  concernente  la qualita' delle
acque di balneazione;
  Considerato che in data 11 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della
legge 9 febbraio 1982, n. 42, e' stato inviato lo schema del presente
provvedimento  ai  Presidenti  della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
  Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
  Considerato  che  risulta cosi' completato il procedimento previsto
dalla legge di delega;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  il coordinamento interno delle
politiche  comunitarie,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari
esteri,  del  tesoro,  della sanita', dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di grazia e giustizia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 maggio 1982;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Il  presente  decreto  ha per oggetto i requisiti chimici, fisici e
microbiologici delle acque di balneazione.
  Il  presente  decreto  non  si  applica alle acque destinate ad usi
terapeutici ed a quelle di piscina.